Con decreto legge n. 93 del 27.05.2008, è stata abolita l'I.C.I. sull'abitazione principale e sue pertinenze. Pertanto, sin dal 2008, non è dovuta l'I.C.I. per l'abitazione di residenza anagrafica e per tutti gli immobili di categoria C/2 (cantina, solaio), C/6 (box, posto auto) e C/7 (tettoia) utilizzati a servizio dell'abitazione di residenza anagrafica. L'esenzione riguarda:
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le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, e tutte le pertinenze alle stesse ascrivibili;
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le unità immobiliari costituenti abitazione principale posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, e tutte le pertinenze alle stesse ascrivibili;
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l'unità immobiliare posseduta dal contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che il contribuente interessato non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel comune di Muggiò:
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l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta - ascendente e e discendente - di primo grado (dai genitori ai figli e viceversa) che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica, e tutte le pertinenze alle stesse ascrivibili, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro e non oltre il 31.12.2010. La dichiarazione sostitutiva ha valore anche per gli anni successivi, sempre che non intervengano variazioni.
Sono esclusi dall'esenzione gli immobili delle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e le pertinenze agli stessi ascrivibili.
Ciò premesso, si riportano le aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2010:
Aliquota 2,0 per mille: Per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 09.12.1998, n. 431, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro e non oltre il 16.12.2010.
Aliquota 4,7 per mille: Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e per tutte le pertinenze alle stesse ascrivibili.
Aliquota 4,0 per mille: Per le abitazioni, possedute anche in aggiunta all'abitazione principale purchè locate con contratto registrato, che abbiano la copertura in eternit, i cui proprietari dimostrino di volerne effettuare la sostituzione, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro e non oltre il 16.12.2010.
Aliquota 9,0 per mille: Per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge 09.12.1998, n. 431.
Aliquota 6,7 per mille: aliquota ordinaria, per tutti gli altri immobili.
La detrazione per l'unità immobiliare di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da ripartirsi in parti uguali tra i soggetti passivi residenti nell'immobile, è stabilita in Euro 120,00.
SCADENZE
L'imposta dovrà essere determinata con riferimento alle aliquote e detrazioni stabilite per l'anno 2010. I versamenti dovranno essere eseguiti entro le seguenti scadenze:
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la prima rata di acconto entro il 16.06.2010, per un importo pari all'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre dell'anno 2010;
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la seconda rata entro il 16.12.2010, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso;
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in alternativa, in unica soluzione da corrispondere entro il 16.06.2010.
Si precisa che non sono dovuti versamenti quando l'imposta annuale è minore o uguale a € 2,49.
NUOVE MODALITA' DI PAGAMENTO: RISCOSSIONE DIRETTA
Da quest'anno, l'Amministrazione Comunale ha deciso di procedere alla riscossione diretta dell'imposta comunale sugli immobili. Pertanto, in sostituzione dei bollettini intestati a Esatri S.p.A., che non devono essere utilizzati, è possibile provvedere al versamento I.C.I.:
1. Mediante il modello F24, che è reperibile gratuitamente e pagabile senza commissioni presso qualsiasi istituto bancario o sportello postale, indicando come codice comune F797 e utilizzando i seguenti codici tributo:
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3901 per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 o A/9;
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3902 per terreni agricoli;
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3903 per aree fabbricabili;
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3904 per altri fabbricati.
2. Mediante versamento in conto corrente postale n. 88604947 intestato a “COMUNE DI MUGGIO' - ICI - SERVIZIO TESORERIA ”, con spese postali a carico del contribuente;
3. Mediante versamento diretto agli sportelli della Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Milano - via Buozzi angolo via Italia, utilizzando il bollettino I.C.I. intestato a “COMUNE DI MUGGIO' - ICI - SERVIZIO TESORERIA ”, senza commissioni aggiuntive a carico del contribuente.
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