Descrizione del servizio
La tassa rifiuti solidi urbani deve essere pagata da tutti coloro che occupano o detengono locali ed aree operative scoperte (abitazioni, box, cantine, soffitte, uffici, negozi, magazzini e loro pertinenze, ecc.), indipendentemente dal fatto che gli occupanti siano o meno i proprietari degli immobili.
La tassa rifiuti è determinata in relazione alla superficie del locale o dell'area operativa scoperta.
Procedura amministrativa
Gli utenti tenuti al pagamento della tassa rifiuti devono presentare apposita denuncia. La denuncia derve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio occupazione e vale fino a quando non si verificano modifiche della situazione denunciata (cessata occupazione, diminuzione o aumento della superficie occupata, variazione di indirizzo, cambio di ragione sociale, ecc.).
Se la denuncia non viene presentata nei termini o se viene accertato che la denuncia è infedele, si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti.
In alcuni casi si ha diritto a una riduzione della tassa rifiuti: segnatamente, una riduzione del 33,33% per le abitazioni con unico occupante e 30% per abitazione ad uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo ovvero abitazioni dei contribuenti che residano o dimorino per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale. Tutte le riduzioni citate vengono concesse a domanda dell'interessato e con effetto dall'anno successivo.
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.
Documentazione da presentare
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Prima denuncia (denuncia originaria): deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione/detenzione dei locali o delle aree tassabili. La tassa è dovuta dal bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione.
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Modifiche (denuncia di variazione per diminuzioni o ampliamenti di superficie, variazione di indirizzo, cambio di ragione sociale, ecc.): deve essere presentata tempestivamente se in diminuzione o per cambio di ragione sociale, entro il 20 gennaio dell'anno successivo se in aumento o se trattasi di variazioni anagrafiche (ad es. modifica del coodice fiscale). La variazione opera dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata.
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Cessata occupazione/detenzione dei locali o aree tassabili: dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
Pagamento della tassa: viene inviato al domicilio del contribuente un avviso di pagamento con l'indicazione dei locali occupati e delll'importo dovuto. Il contribuente può pagare con un unico versamento ovvero a rate (di norma quattro) secondo le modalità riportate nell'avviso di pagamento.
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